Studio Rock
6 Novembre 2025
Il riporto delle perdite fiscali maturate negli esercizi con contributi COVID
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Nelle ultime settimane l’Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti avvisi di accertamenti volti a rettificare le perdite di periodo determinate ai sensi dell’art. 84 del TUIR in capo alle imprese che hanno beneficiato di contributi erogati a fronte dell’emergenza COVID-19.

L’Agenzia sostiene che i contributi Covid devono essere considerati proventi esenti e, quindi, impone una riduzione delle perdite fiscali maturate negli esercizi in cui tali sussidi sono stati percepiti, limitandone il riporto e la compensazione con redditi futuri.

Questa posizione è stata successivamente confermata nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-044589 del 29 ottobre 2025.

È intervenuto sul tema l’AIDC LAB, con il documento n. 7 del 4 novembre 2025. Partendo dall’analisi dell’articolo 10-bis del D.L. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) ha distinto proventi esclusi e proventi esenti, specificando come l’art. 84 del TUIR menziona espressamente solo i proventi esenti, non quelli esclusi.

Infatti, mentre i proventi esclusi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ma non comportano limitazioni alla deducibilità dei costi né al riporto delle perdite, i proventi esenti, invece, generano effetti limitativi: i costi correlati non sono deducibili e le perdite devono essere ridotte (art. 84 TUIR).

La possibilità di riporto in avanti delle perdite in presenza di contributi Covid risulta una conseguenza della non applicazione degli ordinari limiti di deduzione ex articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Dal tenore del D.L. 137/2020 si evince come il Legislatore abbia voluto escludere i sussidi Covid dall’ambito di applicazione dell’articolo 84 che, difatti, non è neppure menzionato, come accaduto in passato per altre norme agevolative.

Inoltre, applicare tale norma ai contributi Covid produrrebbe senz’altro una penalizzazione esagerata e ingiustificata per le imprese in perdita che in questo modo non potrebbero godere dello stesso beneficio delle società che hanno prodotto utili nel medesimo periodo. Tale interpretazione creerebbe solamente un effetto distorsivo e discriminatorio.

Del tema sono a disposizione per approfondimenti i nostri Dipartimenti di Fiscalità dei gruppi industriali e di Contenzioso tributario.

di Valerio De Pascale