Studio Rock
17 Marzo 2025
Autorizzazione della Commissione Europea al regime fiscale degli ETS
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La Commissione Europea, con confort letter dello scorso 8 marzo, ha dato parere positivo sul regime fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS) disciplinato dal titolo X del D.lgs. 117/2017 e dall’art. 18, comma 1 e 2, del D.lgs. 112/2017 (imprese sociali).

È un importante passo avanti in quanto il via libera definitivo alla disciplina fiscale applicabile a questi Enti farà in modo che essi vengano scelti con più determinazione permettendone il loro incremento.
Tuttavia, nonostante questo passo avanti, al fine di una corretta interpretazione e applicazione della normativa in oggetto, è ora fondamentale che l’Agenzia delle Entrate fornisca alcuni chiarimenti tecnici con tempismo e chiarezza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, con un suo comunicato, ha disposto la decorrenza del regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore e delle Imprese Sociali al 1° gennaio 2026.

Pertanto, le Onlus, a oggi non ancora iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), dovranno decidere entro il 31 marzo 2026, se iscriversi al RUNTS e quindi diventare a tutti gli effetti ETS, adeguando i propri statuti, oppure scegliere una veste giuridica diversa che più si adatti alle loro esigenze, tenendo in debita considerazione gli effetti patrimoniali, economici e fiscali che questa decisione comporta.
Altra alternativa potrebbe essere lo scioglimento della Onlus con devoluzione ad altro Ente no profit del proprio patrimonio incrementale.

Rimane ancora aperta la questione sulle agevolazioni per gli investimenti in imprese sociali di nuova costituzione (articolo 18, commi 3 e 4, D.lgs. 112/2017) e le misure di finanza sociale per gli enti del Terzo settore (articolo 77 D.lgs. 117/2017) per le quali si attende ancora il parere positivo da parte della Commissione UE.

Per informazioni e approfondimenti, non esitare a contattare il nostro Dipartimento dedicato al No Profit e Terzo settore.