L’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta 288/2025, ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti legati al visto di conformità, alla garanzia e alla gestione delle eccedenze a credito (rimborsi e compensazioni) nell’ambito della Liquidazione IVA di Gruppo.
Il caso specifico analizzato riguarda una società estera controllante che si è identificata ai fini IVA in Italia nel 2022 e ha aderito al regime dal 2023 in qualità di capogruppo.
L’Agenzia, in particolare, risponde a quattro quesiti rilevanti:
1. Da quando decorre il biennio dell’esercizio di un’attività d’impresa che consente l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito compensate?
L’esercizio da almeno due anni dell’attività d’impresa, condizione richiesta per evitare la presentazione della garanzia, va verificato con riferimento alla data di presentazione della dichiarazione Iva in cui si chiede il rimborso o si effettua la compensazione infragruppo.
2. Non è stato apposto il visto di conformità in dichiarazione, è possibile sanare con integrativa?
Riscontro positivo dell’Agenzia: è possibile presentare una dichiarazione integrativa con visto di conformità o sottoscrizione alternativa, in assenza di controlli ed entro i termini dell’attività di accertamento.
3. Quali sono le sanzioni in caso di presentazione tardiva della garanzia?
La regolarizzazione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione originaria comporta l’applicazione di una sanzione fissa da 1.000 a 4.000 euro.
Oltre i 90 giorni, sulle somme compensate trova applicazione la sanzione proporzionale di cui all’art. 13, comma 6, D.lgs. 471/1997 oltre agli interessi legali.
4. Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 445/2000 che attesta la sussistenza di specifiche condizione del contribuente.
Non è possibile inviare separatamente tale dichiarazione, la quale deve sempre accompagnare la dichiarazione Iva corredata di visto di conformità.
Ammessa la possibilità di regolarizzare la posizione, in caso di omissione, presentando una dichiarazione correttiva/integrativa.
La Risposta, peraltro, non fornisce chiarimenti specifici riguardo all’applicazione dell’esonero dalla garanzia per i gruppi di società il cui patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato sia superiore a 250 milioni di euro (art. 38-bis, comma 5, DPR 633/72).
Per qualsiasi dubbio o chiarimento fossero necessari, non esitate a contattare il nostro dipartimento di Fiscalità dei Gruppi Industriali.
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