🔎 possibilità di applicare il ravvedimento speciale con abbattimento della sanzione a 1/18 anche per le comunicazioni derivanti dal controllo formale della dichiarazione, a patto però che non sia stata ancora contestata la violazione tramite avviso bonario;
🔎possibilità di definire i PVC consegnati entro il 31 marzo 2023 tramite accertamento con adesione beneficiando, anche in questo caso, della riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo;
🔎possibilità di ravvedere fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza con relativo versamento dell’imposta e fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura” ma correttamente inserite nella #dichiarazione #IVA;
🔎possibilità di beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi anche per le rate che risultano scadute al 1° gennaio 2023 relative a un piano di rateazione conseguente a una procedura di accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione;
🔎infine, relativamente alla definizione delle #irregolaritàformali, viene precisato che, così come a suo tempo affermato nella circolare n. 11/E/2019 a proposito della precedente sanatoria simile di cui al D.L. n. 119/2018, non occorre procedere alla rimozione delle irregolarità od omissioni laddove la stessa non sia necessaria ai fini dei controlli.
Alla luce della pubblicazione, in data 20 marzo 2023, dell’allegata Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6, recante ulteriori chiarimenti interpretativi in relazione alla c.d. “Tregua Fiscale” si riepilogano di seguito le maggiori novità: