Si ricorda che quest’ultimo decreto ha previsto l’obbligo di comunicare ad apposita sezione del registro delle imprese i dati e le informazioni relative ai titolari effettivi, la cui nozione è mutuata da quella prevista ai fini #antiriciclaggio dal D.lgs. del 231 del 2007.
Con il D.M. del 12 aprile il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato le modifiche alle precedenti specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d’impresa da utilizzare per la suddetta comunicazione.
Molto attesa anche la precisazione contenuta nel preambolo del D.M. con cui si prende atto della Sentenza della Corte di Giustizia che ha invalidato la Direttiva europea, e le norme nazionali di recepimento, nella parte in cui prevede un accesso illimitato al registro da parte del pubblico.
Pertanto, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, viene prevista:
🔹 la disapplicazione della disposizione dell’all’art. 7, comma 1, del citato decreto n. 55 nella parte cui prevede l’accesso illimitato al registro da parte del pubblico senza ulteriori differenziazioni;
🔹 la necessità di limitare l’accesso al registro ai soli soggetti titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, analogamente a quanto previsto per l’accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini ai fini della normativa antiriciclaggio.