La nota IV all’art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, prevede un’agevolazione secondo la quale sconta l’imposta di registro in misura fissa il conferimento in società che abbiano la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell’#UE.
✒ Secondo la recentissima sentenza della Cassazione, la n. 5003 del 26 febbraio 2024, ai fini dell’ottenimento di tale agevolazione, è necessario tenere conto delle norme in materia di residenza fiscale stabilite, per le Società, dall’art. 73 del TUIR.
Sono dello stesso avviso altri due recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte (Cass. n. 3386/2024; Cass. n. 5537/2023) che hanno negato l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa qualora la conferitaria si qualifichi come Società esterovestita.
📍Si segnala peraltro che, sempre in ambito di #esterovestizione, la Suprema Corte, con la sentenza n. 3386/2024, al fine di qualificare il soggetto estero come residente nel territorio dello Stato, non si è limitata alla verifica dei presupposti di cui al comma 5-bis dell’art. 73 del TUIR che, oltretutto, nel caso specifico non risultavano soddisfatti ma, alla luce di elementi oggettivi, ha fondato il proprio giudizio in base all’analisi delle regole che stabiliscono la residenza di Società ed enti ex art. 73, comma 3 del TUIR.
Diventa sempre più necessaria, quindi, un’analisi “caso per caso” al fine di individuare quella serie di elementi che attestino in maniera oggettiva il luogo di svolgimento dell’attività nonché il luogo di effettiva direzione amministrativa della Società (per di più, in base del nuovo concetto di residenza derivante dalle modifiche apportato dal “Decreto Fiscalità Internazionale”, del luogo in cui sono assunte le decisioni sociali).
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