✒ La legge n. 21 del 5 marzo 2024, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, nonché una delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al D.lgs. 58/1998, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti (c.d. DDL Capitali), è entrata in vigore poche settimane fa.
💡 Il provvedimento legislativo interviene modificando le modalità di emissione dei titoli di debito da parte delle società di capitali, più precisamente, sulla emissione di titoli obbligazionari da parte delle #SpA e sulla emissione di titoli di debito da parte delle #Srl, agevolando così il reperimento di finanza da parte di società non quotate.
Prima della modifica apportata dalla L. 21/2024, per le S.p.A. l’art. 2412, comma 1, del Codice civile disponeva che le società potessero emettere, a certe condizioni, obbligazioni per un importo “complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato”.
👉 Con l’entrata in vigore della L. 21/2024, le S.p.A., ai fini del calcolo sopra citato, potranno già considerare l’eventuale aumento del capitale sociale iscritto al registro delle imprese e intervenuto tra l’ultima approvazione del bilancio e la delibera di emissione del prestito obbligazionario, senza dover deliberare un nuovo bilancio straordinario ad hoc prima di detta emissione, e cioè un bilancio approvato dal quale risulti il nuovo capitale sociale.
Inoltre, il limite al valore di emissione ai sensi dell’art. 2412 c.c. potrà non essere rispettato se i sottoscrittori delle obbligazioni saranno “investitori professionali” (non necessariamente, quindi, soggetti a vigilanza prudenziale, come banche, assicurazioni, SIM, SICAV, ecc.).
👉 Anche le S.r.l. che, dall’entrata in vigore della L. 21/2024, vorranno reperire finanza tramite emissione di titoli di debito (art. 2483 c.c.), potranno avere come sottoscrittori anche “investitori professionali”, e non esclusivamente sottoscrittori soggetti a vigilanza, come invece imposto prima dell’intervento della Legge Capitali.
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