👩‍⚖️ La Sentenza 1429/2024 emanata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Milano accoglie tutte le ragioni della società ricorrente difesa dai professionisti del team #contenzioso e da quello degli #intermediarifinanziari di Studio Rock.
✒ In particolare, il ricorso è stato curato dai partner Barbara Negri e Marco Guerrieri e dal senior associate Luca Donati.
La vicenda trae origine da una richiesta di rimborso dell’#IRAP assolta sui dividendi distribuiti ad un intermediario finanziario italiano da una società , da esso controllata, residente in uno Stato membro dell’#UE.
Secondo la Direttiva n. 90/435/UE c.d. “madre-figlia”, i dividendi ricevuti da una società controllata residente in uno Stato membro sono esenti, a certe condizioni ricorrenti nel caso di specie, dalle imposte dovute nello Stato di residenza della società madre.
Contrariamente alle previsioni della Direttiva, secondo l’art. 6 del Decreto IRAP, il 50% dei dividendi percepiti, senza alcuna distinzione riguardo al soggetto che li eroga, concorrono a formare il margine di intermediazione che, a sua volta, costituisce uno degli elementi della base imponibile IRAP.
In particolare, il ricorso ha evidenziato:
👉 la natura “self executing” della Direttiva che comporta la prevalenza dei principi in essa contenuti rispetto a norme italiane eventualmente contrastanti;
👉 l’irrilevanza della non indicazione dell’IRAP tra le imposte menzionate nella Direttiva, posto che esse assumono rilievo al solo scopo di identificare i soggetti cui si applica la Direttiva.
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