Secondo la Corte Costituzionale (sent. n. 46 del 17.03.2023), infatti, l’omessa dichiarazione può essere punita con la sanzione proporzionale anche quando le #imposte risultino già versate al momento dell’accertamento.
Tuttavia, a parere della Consulta, una lettura costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità impone di considerare, tra le circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del #tributo cui la violazione si riferisce e la #sanzione irrogabile, anche la condotta tenuta dal contribuente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della sua azione sicché, se le imposte sono state pagate, la sanzione non può eccedere la metà del minimo edittale previsto per l’omessa dichiarazione (nel caso di specie il 60% del tributo).
A parere dell’Amministrazione finanziaria, invece, se le imposte sono state pagate deve essere irrogata la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per il caso in cui non sono dovute imposte (cfr. Circolare 54/E del 2002).
Non è la prima volta che, in materia di omessa dichiarazione, l’interpretazione della giurisprudenza risulta essere maggiormente penalizzante rispetto a quella (fin qui) proposta dall’Amministrazione finanziaria.
Di recente, infatti (cfr. Cass. n. 29416 del 10.10.2022) anche la Corte di Cassazione è intervenuta sulla riportabilità del credito sorto nell’anno in cui è stata omessa la dichiarazione statuendo che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione sui redditi, si debba adottare un approccio formalistico che porta a considerare tale credito “mai sorto” e quindi non riportabile nelle dichiarazioni successive nemmeno dimostrandone l’esistenza (di diverso avviso l’Agenzia delle Entrate che con la circolare 21/E del 2013 aveva invece consentito la riportabilità del credito previa prova della sua esistenza a carico del contribuente).
Anche alla luce dei principi ispiratori del disegno di Legge delega da poco licenziato dal #CdM le tesi giurisprudenziali sopra riportate appaiono non adeguatamente sostenute da un principio di proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata e da un corretto rapporto di collaborazione tra Ente impositore e contribuente.