Come per la voluntary l’Agenzia chiarisce che:
✔ la procedura di regolarizzazione non è ammessa se il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura in esame;
✔ è necessario presentare una relazione accompagnatoria volta a:
➡️ fornire documenti e informazioni utili per la determinazione del valore delle cripto-attività e/o dei relativi redditi omessi agli effetti delle imposte sostitutive e delle sanzioni;
➡️ dimostrare, su base documentale, la liceità della provenienza delle somme investite in cripto-attività;
In merito a quest’ultimo punto sembra che sia quindi necessario tracciare a ritroso le somme impiegate per l’acquisto di cripto-attività fino alla loro origine, dimostrazione non sempre facilissima da fornire.
🔍 Il tema è delicato perché, secondo le indicazioni fornite nella circolare in bozza, la mancata dimostrazione della liceità delle somme investite sarebbe ostativa al perfezionamento della regolarizzazione e, pertanto, si auspicano ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Sul punto si potrebbero introdurre, anche solo a livello di prassi, delle ipotesi presuntive della liceità delle somme magari supportate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio come già accadeva in ambito voluntary.
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