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23 Maggio 2024
La #scissione con scorporo trova la disciplina fiscale e “dribbla” il conferimento.

Lo schema di D.lgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2024, interviene sulla disciplina fiscale della scissione con scorporo, di cui all’artt. 2506.1 c.c., ossia dell’operazione di scissione a favore di una o più beneficiarie con attribuzione delle partecipazioni non al socio bensì direttamente alla scissa stessa.

Con l’inserimento del nuovo comma 15-ter dell’art. 173 del TUIR, viene colmato un vuoto normativo che negli ultimi mesi aveva generato profili di incertezza sul trattamento fiscale di tale operazione, la quale configura una modalità alternativa al conferimento per trasferire aziende o singoli asset in favore di società neocostituite.

📑 In sintesi, in coerenza con il principio di #neutralità fiscale tipico della scissione la nuova norma prevede:

  • la continuità dei valori fiscali (ovvero la partecipazione ricevuta dalla società scissa assume lo stesso valore fiscale dei beni oggetto di scorporo);
  • che la partecipazione ricevuta dalla scissa si considera detenuta per lo stesso periodo di detenzione dei beni oggetto di scorporo con conseguente immediata applicazione della disciplina #PEX in presenza degli altri requisiti richiesti dalla norma (cosa non permessa nei conferimenti in realizzo controllato ex art. 177 TUIR a causa di un’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate);
  • una ripartizione proporzionale delle posizioni soggettive (perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze Ace) sulla base del valore contabile delle attività e passività scorporate rispetto al patrimonio netto contabile della scissa risultante dal bilancio relativo all’ultimo esercizio chiuso prima della data di efficacia della scissione;
  • la qualificazione fiscale di riserve di capitali dell’incremento di patrimonio netto della beneficiaria.

    💡 In conclusione, la scissione con scorporo si pone come interessante alternativa al conferimento in realizzo controllato al fine di:

  • costituire una holding di famiglia;
  • creare livelli intermedi della catena partecipativa;
  • suddividere le differenti attività svolte al fine di una gestione industriale più efficace.

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