Il sistema attuale stabilisce, al secondo comma dell’art. 2407 cod. civ., che i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
📑 ✒ La proposta di legge, ora al vaglio del Senato, circoscrive l’entità della responsabilità dei sindaci nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo.
Secondo il nuovo disposto normativo, fuori dai casi di dolo, la responsabilità dei sindaci non potrà estendersi oltre una soglia coincidente con un multiplo del compenso secondo il seguente schema:
👉 fino a 10.000, 15 volte il compenso;
👉 da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
👉 oltre 50.000, 10 volte il compenso.
⌛ Infine, la proposta di legge prevede anche un termine prescrizionale di 5 anni per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci decorrente dal momento del deposito della relazione al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno.
⚠ Si tratta di una modifica epocale che permetterà ai professionisti di svolgere una valutazione del rischio ponderata e consapevole.
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