Dopo le novità della prima parte del 2024, anche nel mese di agosto il Legislatore ha emanato diversi provvedimenti che impattano sulla disciplina della responsabilità “penal-amministrativa” degli enti integrando o modificando i reati presupposto del d.lgs. 231/2001.
Queste novità coinvolgono inevitabilmente i Modelli Organizzativi già adottati dalle società, rendendo necessaria una nuova valutazione dei rischi reato e l’adeguamento dei protocolli adottati.
Di seguito un breve cenno alle novità da ultimo intervenute:
Nuovo reato: indebita destinazione di denaro tra i reati presupposto 231
Il Catalogo dei Reati Presupposto è stato ampliato dalla L. 112/2024, che ha convertito con modifiche il D.L. 92/2024.
Il c.d. “Decreto Carceri” è entrato in vigore il 10 agosto.
L’art. 9 del D.L. 92/2024 ha introdotto nel Codice Penale un nuovo art. 314-bis (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), che così dispone:
“Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000”.
Detto reato è ora tra quelli fondanti la responsabilità delle persone giuridiche.
Abrogato l’abuso d’ufficio e riformulato il traffico di influenze illecite
Lo scorso 25 agosto, invece, è entrata in vigore la Legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. “Legge Nordio“).
La riforma dispone l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio e riformula il traffico di influenze illecite, oltre ad apportare modifiche di stampo sostanziale e processuale.
Il nuovo art. 346-bis c.p., ai fini della sua configurazione, richiede ora che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale siano esistenti (non solo asserite) e sfruttate intenzionalmente (non solo vantate).
L’utilità data o promessa deve poi avere natura economica, mentre la pena base è aumentata a 1 anno e 6 mesi.
Come anticipato, entrambe le riforme hanno modificato l’ art. 25 d.lgs. 231/2001, modificando, eliminando e aggiungendo reati presupposto.
Per questa ragione, ogni società dotata di Modello Organizzativo 231, dovrebbe valutare in che modo queste fattispecie impattino nella sua operatività al fine di dotarsi di sufficienti presidi atti ad abbassare il rischio di commissione dei reati.
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