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26 Marzo 2024
Detrazione IVA per le società di comodo: storica Sentenza CGUE

𝗗𝗲𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 #𝗜𝗩𝗔 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗼𝗱𝗼: 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗦𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 #𝗖𝗚𝗨𝗘

⚖ La Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 7 marzo scorso, causa C-341/22 ha stabilito l’incompatibilità della disciplina nazionale sulle società di comodo nella parte in cui preclude il diritto all’esercizio della detrazione IVA, ovvero il comma 4 dell’articolo 30 della Legge n. 724/1994.

Il caso analizzato dalla Corte riguarda una società italiana alla quale l’Amministrazione Finanziaria ha negato il diritto al rimborso dell’IVA portata a nuovo in quanto aveva dichiarato ricavi di ammontare inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 30 della succitata Legge.
La Corte, esaminando gli articoli 9 e 167 della Direttiva n. 2006/112/CE (Direttiva IVA), ha ribadito (i) le nozioni di soggettività passiva Iva e di attività economica; (ii) il diritto alla detrazione e (iii) il principio di neutralità dell’imposta. In particolare:
➡ è considerato soggetto passivo, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, chiunque eserciti un’attività economica, aldilà dello scopo e dei risultati;
➡ non si può associare il diritto di detrazione IVA ad alcun elemento quantitativo e, nel caso di specie, al raggiungimento di un determinato livello di ricavi;
➡ il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti non può essere soggetto ad alcun tipo di limitazione e non può essere mai negato, a meno che non venga dimostrato (spetta all’#AdE l’onere della prova), alla luce di elementi oggettivi, l’intento fraudolento.

La sentenza, pertanto, ha reso inapplicabile, con effetto retroattivo, la previsione contenuta nel comma 4 in quanto contraria al diritto dell’Unione Europea.
Gli effetti, quindi, si estendono a tutte le posizioni aperte dei contribuenti in quanto le sentenze della Corte di Giustizia Europea sono auto-applicative.

Per concludere, a titolo esemplificativo, la sentenza potrà essere già richiamata dai contribuenti che:
1️⃣ hanno ricevuto un #PVC, in sede di contraddittorio o di presentazione delle controdeduzioni per richiedere lo stralcio del rilievo;
2️⃣ hanno ricevuto un avviso di accertamento o il diniego al rimborso del credito;
3️⃣ hanno un contenzioso pendente, attraverso il deposito di una memoria richiedendo la disapplicazione dell’art. 30 alla luce della sentenza C-341/22.
A questo punto, non resta che augurarsi, in tempi ancor più rapidi, come anticipato dall’articolo 9 comma 1 lettera b) della Legge 111/2023 (Delega Fiscale), la revisione in toto della disciplina delle società non operative.

Studio Rock è a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

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